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La Bolla QUIA PROPTER PRUDENTIAM Il testo del celebre documento, di cui diamo pure una nostra traduzione italiana, è del tenore seguente.
BOLLA LEGAZIALE Urbano Vescovo, servo dei servi di Dio, al carissimo figlio Ruggiero, conte di Calabria e di Sicilia, salute e apostolica benedizione. Poiché il favore della suprema maestà ti ha esaltato con molti trionfi e onori per la tua prudenza, e poiché con la tua industria hai moltissimo dilatato la chiesa nei territori dei Saraceni, e ti sei sempre dimostrato in molti modi devoto alla santa Sede Apostolica, Noi ti abbiamo assunto come speciale e carissimo figlio della medesima universale Madre Chiesa. Pertanto, confidando moltissimo nella tua rettitudine e saggezza, come abbiamo promesso verbalmente, così confermiamo con la solennità del presente documento che, per tutto il tempo della tua vita, del tuo figlio Simone, o di altro tuo legittimo erede, non stabiliremo nessun legato della Romana Chiesa nel territorio del vostro dominio senza vostra volontà o consiglio; anzi vogliamo che siano operate per vostra cura, in luogo del legato, quelle cose che dovremo operare per mezzo del legato, quando vi affideremo nostre commissioni “a latere”, per il bene cioè delle chiese che stanno sotto i vostri domini, ad onore del Beato Pietro e della sua santa Sede Apostolica, alla quale fino ad oggi hai devotamente sovvenuto nelle sue difficoltà. Se poi si celebrerà un Concilio ti darò mandato di inviare a me quanti e quali vescovi ed abbati del tuo Stato vorrai, e di ritenere gli altri a servizio e custodia delle chiese. Il Signore onnipotente dirigga i tuoi atti a suo beneplacito, e, assolto dai peccati, ti conduca alla vita eterna. Dato a Salerno, per mano di Giovanni,Cardinale Diacono di Santa Romana Chiesa, il 5 luglio (1098), settima edizione, anno 110 del nostro Pontificato. L’incontro di Salerno e la concessione della bolla di Legazia Apostolica sono posti da Malaterra, come coronamento della sua aulica cronaca delle gesta del conte Ruggiero, alla fine del lib.IV, XXIX, op. cit., pagg. 106, 107, 108. A. Fliche cerca di attenuare la portata di questa Bolla, dicendo che il Papa concesse a Ruggiero di esercitare i nuovi poteri solo “con funzione di legato”, non però come legato; pur trattandosi di un privilegio eccezionale, che il successore di Urbano II Pasquale II, cercherà di revocare”. E, citando E. JORDAN, La politique, ecc., pagg. 55 e segg., dice che l’autenticità della Bolla di Urbano Il, sulla quale si sono espressi dei dubbi, è provata. A. FLICHE, op. cit., voI. VIII, pag. 438. (Ivi, in n. 126 è da correggere la citazione di Malaterra, IV, XXVI; da leggersi IV, XXIX). Analoga assicurazione si trova in Pontieri, presso Malaterra, o. e I. c n. 3, dove E. Pontieri afferma che “Grazie agli studi del Caspar, l’autenticità della bolla, negata già da parecchi, è un fatto oggi riconosciuto”. Caspar scrisse nel 1904, Jordan nel 1922.
BULLA “QUIA PROPTER” URBANUS Episcopus, servus servorum Dei, carissimo filio Rogerio, Comiti Calabriae et Siciliae, salutem et apostolicam benedictionem. Quia propter prudentiam tuam, Supernae Majestatis dignatio te multis triumphis et honoribus exaltavit, et probitas tua in Saracenorum finibus Ecclesiam Dei plurimum dilatavit, sanctaeque Sedi Apostolicae devotam se multis modis semper exhibuit, nos in specialem atque carissimum filium ejusdem universalis matris Ecclesiae assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, litterarum ita auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempore, vei filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus; quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus, ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate exìstant, ad honorem beati Petri, sanctaeque ejus Sedis Apostolicae, cui devote hactenus obedisti, quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adjuvisti. Si vero celebrabitur concilium, tibi mandavero quatenus episcopos et abbates tuae terrae mihi mittas, quot et quos volueris, alios ad servitium ecclesiarum et tutelam retineas. Omnìpotens Dominus actus tuos in beneplacitu suo dirigat, et te, a peccatis absolutum, ad vitam aeternam perducat. Datum Salerni per manum Joannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis, tertio nonas Julii, indictione septima, anno Pontificatus nostri undecimo. Da: De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis Fratris, auctore Gaufrido Malaterra, monacho benedictino. A cura di Ernesto Pontieri, in Raccolta degli Scrittori Italiani dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da L.A. Muratori, Ediz. Zanichelli Bologna MCMXXVII, MCMXVIII.(Lib. IV, XXIX, pag.108). I testi sono tratti dalla ristampa anastatica di “ Memorie per servire alla storia della Santa Chiesa Miletese “di Vito Capialbi a cura di Vincenzo Francesco Luzzi (Polistena, 1980). |